Prodotti DOP: vietato riprodurne aspetto e caratteristiche fisiche
- Osservatorio Diritto agroalimentare e vitivinicolo
- 20 apr 2021
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LA SENT. C-490/19 della Corte di Giustizia Europea pronunciata il 17 dicembre 2020: VIETATO RIPRODURRE L'ASPETTO E LE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN PRODOTTO DOP.
È il caso del formaggio francese Morbier al centro di una disputa nazionale poi divenuta oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea.
In particolare la Corte è stata chiamata a decidere sulla copia della DOP la Morbier imitata nella forma e nell'aspetto.
La DOP Morbier è tutelata dal 2000 e presenta una caratteristica striscia nera ottenuta con carbone vegetale che la divide in due parti e che viene espressamente richiamata nella descrizione del prodotto.
Nel 2013 il consorzio di tutela della DOP Morbier dopo aver citato in giudizio la Société Fromagere du Livradois accusata dell'imitazione, dopo due gradi di giudizio si vede respingere le sue richieste ed è dunque costretto ad adire la Cour de Cassation (Corte di Cassazione francese) che a sua volta si rivolge alla Corte di Giustizia Europea.
La Corte preliminarmente si pronuncia sull’ ambito di applicazione degli art.li 13 par.1 del Reg. UE 510/2006 e 13 del Reg. UE 1151/2012. affermando che occorre innanzi tutto stabilire se un elemento visivo che compare nella forma o nell’aspetto di un prodotto avente denominazione protetta sia un elemento caratteristico e particolarmente distintivo di quel prodotto, tale che una sua riproduzione possa effettivamente ingannare il consumatore e portarlo a credere che il prodotto recante la riproduzione di quell’elemento sia oggetto della denominazione registrata.
Tale idoneità a indurre in errore il consumatore deve essere valutata considerando il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e tenendo conto delle modalità di presentazione e commercializzazione al pubblico nonché del contesto fattuale rilevante nel caso di specie.
La conclusione alla quale è addivenuta è che le norme dei regolamenti UE succitati devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia proprio “l'originale” denominazione registrata. Occorre cioè valutare caso per caso se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.
In generale va detto che il Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di approntare anche una tutela a livello nazionale, dei prodotti DOP, prescrive che gli Stati adottino le misure amministrative giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.
A tal fine gli stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato Membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e di imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
Avv.to Monica Salvatore - Coordinatrice ODAV Napoli
Avv.to Carla Mariniello - Delegazione ODAV Napoli
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