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La sicurezza alimentare nel Codice penale italiano


La sicurezza alimentare e la connessa tutela della salute sono contenute in un ampio corpus legislativo europeo che trova il suo punto di riferimento nel Reg. 178/2002, che oltre ad istituire l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabilisce i principi generali della legislazione alimentare. Corredo del Reg.178/2002 è il c.d. “pacchetto igiene" costituito dai Reg. UE 852/853/854/882 del 2004 abrogati dal Reg. UE 625/2017 in materia di controlli ed ispezioni nonché dal più recente Reg. UE 1381/20019 applicato da marzo 2021 relativo alla valutazione, gestione e comunicazione del rischio ed attuato in Italia con D.lgl n. 27 del 2 febbraio 2021. Le disposizioni in oggetto sono entrate in vigore il 26 Marzo 2021.

Garantire alimenti sicuri è una delle priorità europee ma anche nazionali ed è per questo motivo che anche il legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una serie di norme a tutela della salute dei consumatori. In particolare in Codice Penale Italiano prevede espressamente i “Delitti contro la salute pubblica” ; art. 439 - avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; art. 440 - adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari; art. 441 - adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute; art. 442 - commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; art. 444 - commercio di sostanze alimentari nocive. Inoltre, l’art. 452 c.p. stabilisce le pene relative ai delitti sopra riportati, nelle ipotesi di comportamenti colposi e non volontari. L’art. 446 dispone la misura della confisca obbligatoria, mentre l’art. 448 stabilisce le pene accessorie che può irrogare il Giudice nella sentenza di condanna, unitamente alla pena principale.

Di particolare interesse è la giurisprudenza formatasi in materia. Così la Cass. sez. 1 n. 827/2017 del 3.11.2017, in un caso di illeciti riguardanti il ricevimento da parte di una società cooperativa agricola lattiera. La Corte si è pronunciata in tema di omessi controlli su partite di latte bovino, prodotto da aziende consorziate, contenenti aflatossine in concentrazione vietata.

Gli imputati rispondevano in concorso nel reato di cui all'art. 440 cod. pen. per l'adulterazione di partite di latte contenenti una concentrazione di aflatossine, superiore al limite di legge consentito, mediante la compiuta miscelazione del prodotto delle imprese di allevamento con altro quantitativo di latte non contaminato, avvenuta in occasione del trasporto alla sede del Consorzio, ove in alcuni casi veniva immesso nei silos. In alternativa, rispondevano di concorso nel reato di cui all'art. 444 cod. pen. per avere gli imputati detenuto al fine di porre in commercio ed avere posto in commercio quantitativi di latte contaminato, che il predetto Consorzio aveva ritirato dagli allevatori.

La Corte di Cassazione precisa in premessa che l'art. 440 cod. pen., in entrambi i suoi due primi commi, descrive le condotte sanzionate qualora rendano "pericolose alla salute pubblica" acque o sostanze destinate all'alimentazione o sostanze alimentari da avviare al commercio. Lo stesso requisito del "pericolo alla salute pubblica" figura anche nel testo letterale dell'art. 444 cod. pen., comma 1.

Tale requisito di cui agli artt. 440 e 444 cod. pen., deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione di elementi specifici della sostanza alimentare in contestazione. Pertanto l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma nel pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata mediante indagine tecnica, o qualsiasi altro mezzo di prova.

A conferma di tale interpretazione esegetica, la sentenza della Consulta n. 326 del 21/7/1993 nell'affrontare la questione d'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 1992, relativo alla somministrazione di sostanze stilbeniche ad animali "da azienda” allevati per essere destinati all'alimentazione umana, in relazione all'art. 440 cod. pen.

In particolare dall'analisi dei connotati fondamentali e tipici delle fattispecie penali a raffronto, la Consulta ha ribadito il differente ambito applicativo delle norme in esame nonché la loro reciproca autonomia con la conseguenza che l'ipotesi di cui all'art. 440 c.p. comporta un effetto ulteriore rispetto alla mera somministrazione delle sostanze cancerogene., prevedendo l'art. 440 cod. pen. un “pericolo concreto per la salute pubblica”.Il legislatore, dunque, sulla base di una generica previsione di pericolo astratto, più coerente con una fattispecie contravvenzionale, ha arretrato la soglia della punibilità di interventi su sostanze destinate all'alimentazione umana e alla somministrazione in sé considerata.

Avv.to Monica Salvatore, Coordinatrice ODAV Napoli

Avv.to Carla Mariniello, Delegata ODAV Napoli

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