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I Faraglioni di Capri devastati dalla pesca di frodo dei datteri


E' proprio di questi giorni la notizia di un’operazione senza precedenti della Guardia di Finanza di Napoli che ha portato a 19 arresti per “associazione a delinquere” finalizzata a reati ambientali tra i quali il “disastro ambientale” causati dalla pesca di frodo di ingenti quantitativi di datteri di mare. Il dattero (Lithophaga lithopagha) è una specie protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie. Il consumo, il commercio e la pesca del dattero di mare Lithophaga lithopagha sono vietati in tutti i paesi dell’Unione Europea ai sensi dell'art.8 del Reg.CE 1967/2006 e in Italia sin dal 1998 con D.M. del 16 ottobre. Ma nonostante i divieti, il mercato “nero" continua ad utilizzare la specie protetta, come merce di scambio per illecito lucro, soprattutto nei periodi di festa Natale, Capodanno, Pasqua durante i quali si è disposti a pagare anche 200 euro per un solo kg. Per la raccolta vengono causati danni ambientali irreversibili all'ecosistema marino, ed è la prima volta che vengono contestati ai pescatori di frodo di datteri i capi d'imputazione introdotti nel nostro codice penale dalla L. n. 68 del 22 Maggio 2015 relativi alle fattispecie dei c.d. “Ecoreati”. Il reato “di inquinamento ambientale “ e quello di “disastro ambientale” sono disciplinati rispettivamente dagli artt.452bis c.p. e 452 quater c.p. L'art. 452-quater cod. pen., rientrante nella Parte Sesta-bis del codice penale, stabilisce testualmente: "fuori dai casi previsti dall'art. 434 (ipotesi di disastro ambientale “innominato"), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Ciò premesso, un primo requisito del “disastro ambientale”, come emerge dalla lettura della norma, è quello della "abusività" della condotta, comune anche ad altri delitti contro l'ambiente, quali l'inquinamento ambientale, sanzionato dall'art. 452-bis cod. pen. e rispetto al quale la Cassazione, richiamando anche i principi precedentemente affermati con riferimento al delitto ora contemplato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. (e prima sanzionato dall'art. 260 d.lgs. 152\06), ha avuto già modo di pronunciarsi, ritenendo, in sintesi, che la condotta "abusiva" è non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. La disposizione in esame fornisce, inoltre, la definizione di disastro ambientale, indicando tre diverse situazioni che alternativamente lo configurano. La fattispecie descritta nell'art. 452-quater al n. 3 si pone, di fatto, a chiusura del sistema di condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti - poiché, altrimenti, come rilevato da più parti in dottrina, una simile previsione sarebbe superflua - determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.


Va però rilevato che la collocazione di tale condotta nell'ambito dello specifico delitto di disastro ambientale deve necessariamente ritenersi riferita a comportamenti comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma. Tale soluzione interpretativa trova peraltro plurime conferme, in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di "un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo. 7 6. Ne consegue che anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3 dell'art. 452-quater cod. pen. presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti. Quanto alla nozione di “ambiente” da prendere in considerazione, dal complesso delle disposizioni richiamate nella Parte Sesta-bis del codice penale, è evidente che il legislatore abbia inteso riferirsi alla più ampia accezione di ambiente, quella cosiddetta unitaria, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela. Non ci resta che sperare dunque in una sempre maggiore tutela anche dell’ambiente marino e della biodiversità marina in un contesto di strategie politiche nazionali ed internazionali che mirano alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica, riconosciuta da numerose Convenzioni Internazionali delle Nazioni Unite come risorsa di valore inestimabile per le future generazioni e per tutto l'ecosistema terrestre. L'UE dal canto sua ha messo in campo dal 2010 una Strategia per proteggere la biodiversità che si protrarrà fino al 2030.

Avv.to Monica Salvatore - Coordinatrice ODAV Napoli

Avv.to Carla Mariniello - Delegazione ODAV Napoli

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